Attenzione... Bookmaker esteri, dopo il bando ... normativa italiana è applicabile

Attenzione leggete attentamente.....

E' indubbio che in Italia con l'abilità degli avvocati è possibile farla franca, ma ora arriva una importante sentenza del Tar del Riesame di Ancona.
Il bookmaker estero SKS365, titolare del marchio Planetwin 365, ha alcune centinaia di punti vendita in tutta Italia, pur non avendone le relative concessioni AAMS. Il Gruppo Austriaco, sulla base di una licenza attiva nello Stato di Malta, (quindi non con la licenza madre austriaca), asserisce di essere legalmente autorizzato ad aprire punti vendita sul territorio nazionale Italiano, dove e quando vuole, senza sottostare al regimo concessorio di AAMS, sulla base del principio della libertà di esercitare attività commerciali, sottraendosi anche al versamento della relativa imposta.
Ma ora una sentenza ha ribaltato i principi sui quali queste tesi, alquanto curiose, hanno permesso ai centri chiusi e sequestrati dalle Forze dell'Ordine Italiane, con dispendio di uomini e mezzi, di riaprire e continuare a proliferare indisturbati in tutte le città Italiane.
Il nuovo principio affermato è: "SKS365 non ha subìto alcun danno dalla normativa nazionale, avendo addirittura ottenuto, da ultimo, regolare concessione” e non può dunque ritenersi discriminato dalla normativa italiana. 
Questo si legge nell’Ordinanza del tribunale del Riesame di Ancona, a cui si era rivolto il titolare di un centro SKS365 per chiedere il dissequestro dell’attività. 
I giudici attenti alle norme e all'interesse del popolo sovrano Italiano,  hanno evidenziato che, anche se a luglio del 2013, l’operatore ha avuto l’assegnazione di una concessione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al momento le procedure per ottenere la licenza di polizia “non risultano ancora avviate o concluse», dunque il bookmaker o i suoi centri collegati, non possono «legittimamente svolgere alcuna attività”. 
E' stata esclusa anche l'altra tesi supportata, che richiamava per il caso specifico l’applicazione della sentenza Costa Cifone della Corte di Giustizia Europea: "In particolare non sussiste situazione analoga a quella in cui si trovava la Stanley" si legge nel provvedimento del Tribunale, secondo il quale "riguardo alla SKS365 Group, costituita nell’anno 2009, non vi è stata illegittima esclusione da alcuna gara.

Altra batosta anche per Stanleybet, dopo che il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha convalidato il sequestro di un Centro Stanleybet. Secondo la tesi dell'organo Giuridico, il nuovo bando per 2000 punti scommesse, mette i centri collegati a bookmaker non autorizzati sullo stesso piano, confermando il sequestro di un punto collegato con l’operatore Stanleybet effettuato dalla Guardia di Finanza e l’accusa di intermediazione. 
Per il Gip la posizione di Stanleybet "deve ritenersi mutata" dopo il nuovo bando di gara - si legge nel provvedimento depositato in tribunale - mentre le "condizioni di non punibilità" dei soggetti che raccolgono scommesse per conto di allibratori esteri non autorizzati, possono valere "unicamente per il periodo anteriore". 
Nella decisione è stata determinante la sentenza del Tar Lazio, che ha ritenuto inammissibile il ricorso di Stanleybet contro il nuovo bando: la scelta di non partecipare è considerata riconducibile "unicamente alle valutazioni effettuate nell’ambito delle proprie strategie industriali". 
Il regime concessorio italiano non è mai stato messo in discussione neanche dalla Corte di Giustizia Europea o dalla Cassazione: in particolare i giudici supremi italiani - su indicazione di quelli comunitari - hanno stabilito che non sono perseguibili penalmente i titolari di centri collegati a bookmaker esteri che abbiano dimostrato la discriminazione subita in precedenti bandi di gara.

Un’indicazione che però non può generare per Stanleybet "una posizione di ingiustificato privilegio", visto che i centri collegati potrebbero svolgere la propria attività "senza i vincoli" che invece gravano su chi ha partecipato alle gare e ottenuto le concessioni.


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